Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza Covid sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, la legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto un esonero contributivo per alcuni contribuenti che rispettavano specifici requisiti. L’esonero contributivo, se effettivamente riconosciuto dall’INPS dopo la presentazione di apposita istanza di richiesta, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, in particolare compilando il quadro RR del modello Redditi 2022 Persone Fisiche. Quali sono i dati da indicare? Con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, con l’art. 1, comma 20 e seguenti, della legge n. 178/2020 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Con decreto 17 maggio 2021, n. repertorio 82/2021, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021 ed emanato ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 178/2020, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame.
Esonero contributivo: per chi e a quali condizioni
In particolare, come precisato nella circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021, per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso, sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale. Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
Inoltre, tali soggetti devono:
a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale;
b) avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero;
c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto 30 gennaio 2015 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, legge n. 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Misura dell’esonero
Il decreto interministeriale 17 maggio 2021 specifica (art. 1, comma 1) che l’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. Per poter beneficiare dell’esonero era necessario presentare apposita istanza all’INPS entro il 31 ottobre 2021 e ricevere apposita comunicazione dell’ente con l’indicazione dell’importo riconosciuto per l’esonero. L’esito di tali verifiche preliminari è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa con l’importo concesso a titolo di esonero.
Versamenti
I contribuenti in possesso dei requisiti per fruire dell’esonero potevano non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che successive alla pubblicazione della circolare INPS n. 124/2021, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa sono dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento. La contribuzione già versata oggetto di esonero poteva essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.