CIRCOLARE INPS – 17 AGOSTO 2021
Nella circolare n. 124 del 2021, l’INPS detta le istruzioni operative per la presentazione della domanda di esonero contributivo parziale da parte dei lavoratori autonomi che e professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali. Hanno diritto a fruire dello sgravio che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l‘INPS prende in esame l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Precisazioni sui requisiti di spettanza
Il possesso dei requisiti, per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, è verificato in capo al titolare della posizione aziendale. Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione a lle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito dell’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.
Il lavoratore titolare della posizione assicurativa per la quale viene chiesto l’esonero, per l’interno anno 2021, non deve risultare titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. L’esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.
Il richiedente titolare della posizione aziendale non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e degli enti di previdenza.
Sono altresì ritenuti incompatibili con tale misura:
– gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà;
– l’indennizzo per cessazione di attività commerciale;
– gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
– le rendite facoltative, nonché l’ APE sociale.
Misura dell’esonero
L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate
Domanda di esonero
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS, entro il 30 settembre 2021.