La riscossione concede fiato ai contribuenti: per le richieste di rateazione dei debiti, la condizione di obiettiva difficoltà si considera esistente, in modo automatico, per i debiti sino a 120 mila euro in luogo degli attuali 60 mila. Oltre la nuova soglia, invece, la condizione dovrà essere provata allegando la documentazione a seconda della tipologia di contribuenti. Inoltre, l’eventuale decadenza dalla dilazione non preclude di ottenere la rateazione stessa laddove la richiesta riguardi altri carichi. Peraltro, la decadenza non si verificherà più al mancato pagamento di cinque rate ma di otto anche non consecutive La nuova disposizione si applica per le istanze presentate (ed accettate) a far data dalla conversione in legge del dl 50 del 2022. Sono queste le modifiche principali contenute nell’articolo 15 bis introdotto in sede di conversione al citato “dl aiuti” che a loro volta modificano le disposizioni di cui all’articolo 19 del dpr n. 602 del 1973. In sostanza :
laddove la singola richiesta di rateazione riguardi un debito di importo non superiore a 120 mila euro, la ripartizione in 72 rate è di fatto concessa in modo automatico senza la necessità, ad esempio, di presentare l’ISEE ovvero i dati di bilancio laddove si tratti di una impresa. Le modifiche alla norma risiedono, oltre che nel raddoppio del limite di debito (da 60 a 120 mila euro) entro il quale la condizione di difficoltà si considera automaticamente esistente e che dunque non necessita di presentazione di documenti che la giustifichino, anche nel fatto che il nuovo limite si applica ad ogni richiesta. Il che, evidentemente, significa che non si cumulano le posizioni pregresse in corso ai fini del raggiungimento del limite;
– la condizione di obiettiva difficoltà corredata e supportata da documenti andrà dunque dimostrata nel momento in cui il debito sia superiore appunto a 120 mila euro;
– la decadenza dalla dilazione, disciplinata dal comma 3 dell’articolo 19, ora fissata nell’ipotesi di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, viene modificata e fissata in otto rate. Nello stesso tempo, però, viene introdotta una misura più restrittiva in merito al fatto che, laddove sia intervenuta la decadenza, il carico non potrà essere oggetto di nuova rateazione. L’attuale formulazione del comma 3, lettera c), prima della sostituzione in vista per effetto della conversione del decreto prevede infatti che il carico puo’ essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate e che, in tal caso, il nuovo piano di dilazione puo’ essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
– viene introdotto poi un nuovo comma 3 ter in base al quale la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, in base all’articolo 19 del dpr n. 602 tenendo conto della nuova formulazione, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le nuove disposizioni, come detto, entrano in vigore a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in relazione alle istanze di rateazione per le quali la presentazione viene effettuata dopo la predetta data e che siano, ovviamente, accettate. Sino a questa data, laddove sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione (e quindi nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive) il carico può essere nuovamente oggetto di rateazione se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. A quel punto, in relazione alla nuova richiesta, si applicheranno le nuove disposizioni.
L’intervento del legislatore pare destinato ad alleviare le difficoltà dei contribuenti che si trovano in una rilevante posizione debitoria rispetto al fisco. Come detto, al di là della modifica “numerica” entro la quale la situazione di obiettiva difficoltà si considera automatica, da un punto di vista tecnico è importante sottolineare come la nuova norma precisi che il riferimento è ad ogni richiesta il che, evidentemente, focalizza l’attenzione sulla situazione specifica senza considerare i “precedenti”. Sottolineato questo, va però altresì osservato come, ancora una volta, non vengono considerate tutte quelle posizioni aperte che non riguardano gli affidamenti all’agente della riscossione ma le somme dovute in base ad atti diversi quali, ad esempio, le comunicazioni di irregolarità ovvero altre situazioni nelle quali il pagamento viene rateizzato.